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I Principi della Casa di Cura

La tutela del malato

Nello svolgimento delle attività sanitarie, la Casa di Cura S. Rita S.R.L. aderisce alla Carta dei diritti e dei doveri del malato (vedi G.U. 31/05/95) ed adotta i principi previsti da:

  • Legge 7 agosto 1990, 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi”) che ha dettato nuove regole per i rapporti tra i cittadini e le amministrazioni;
  • Decreto legislativo 30 dicembre 1992, 502 (“Riordino della disciplina in materia sanitaria” e successive modificazioni ed integrazioni
  • Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 che rivede il tessuto organizzativo del Servizio Sanitario Nazionale, istituendo le aziende unità sanitarie locali e  le  aziende ospedaliere, e che colloca il sistema organizzativo dei servizi a supporto del miglioramento, delle prestazioni e della tutela dei diritti del cittadino;
  • Direttiva del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  27  gennaio  1994  (“Principi sull’erogazione  dei  servizi  pubblici”)  che  individua  i  principi  cui  deve  essere  uniformata progressivamente, in generale, l’erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione;
  • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994 (“Direttiva sui principi per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubblico”) che definisce i principi e le modalità per l’istituzione ed il funzionamento degli uffici per le relazioni con il pubbli
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 (Schema

generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari)

  • Linee Guida  N.2/95  “Attuazione  della  Carta  dei  Servizi  nel  SSN”  che  precisa  meglio l’interpretazione del precedente decreto ed espone una serie di esemplificazioni per facilitare l’applicazione e la diffusione delle Carta dei Servizi.

I contenuti della Carta dei Servizi si ispirano ad alcuni dei principi fondamentali quali:

uguaglianza:

La Casa di Cura S. Rita si impegna a garantire nell’offerta dei servizi uguaglianza di trattamento verso tutti clienti.

imparzialità:

La Casa di Cura S. Rita nell’erogazione del servizio assicura un comportamento obiettivo, imparziale e neutrale, da parte di tutto il personale, finalizzato a garantire il massimo rispetto nei confronti di tutti i clienti.

aggiornamento:

La Casa di Cura S. Rita si impegna a garantire il costante aggiornamento sia dei propri operatori, attraverso programmi di formazione continua, sia dei macchinari in uso all’interno della struttura.

continuità: La Casa di Cura S. Rita si impegna a garantire la regolarità e/o la continuità del servizio ed a ridurre  al  minimo i disagi per gli utenti in caso di interruzioni o disservizi che si dovessero verificare per cause di forza maggiore, ed a rimuovere eventuali inefficienze.

diritto di scelta:

ove sia consentito dalla legislazione vigente, il cliente ha diritto di scegliere il soggetto erogatore del servizio di suo gradimento.

partecipazione:

La Casa di Cura S. Rita al fine di assicurare una migliore erogazione del servizio, per una  sempre  più  piena  rispondenza  alle  esigenze  degli  utenti,  valuta  con  attenzione  ogni indicazione, suggerimento o proposta proveniente dagli utenti stessi; al cliente è garantita la partecipazione alla prestazione del servizio. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità e dal regolamento adottati dalla Struttura.

efficienza ed efficacia:

La Casa di Cura S. Rita persegue il continuo miglioramento della qualità del servizio offerto attraverso la ricerca di procedure che garantiscano efficienza ed efficacia alla propria attività .

Inoltre, in osservanza dei seguenti documenti, elaborati alla luce di norme di diritto internazionale,  è stato formulato il successivo Regolamento che sancisce i Diritti e i Doveri del paziente che afferisce alla Casa di Cura:

  • Carta dei diritti del paziente”, approvata nel 1973 dalla American Hospital Association;
  • Carta dei diritti del malato”, adottata dalla CFE in Lussemburgo dal 6 al 9 maggio 1979;
  • Carta dei 33 diritti del cittadino”, redatta nella prima sessione pubblica per i diritti del malato, in Roma il 29 giugno 1980;
  • 25 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo”- Art. 11 e 13 della “Carta sociale europea 1961”;
  • 12 della “Convenzione internazionale dell’ONU sui Diritti economici, sociali e culturali”, 1966;
  • Risoluzione n. 23 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, 1970, che trova piena corrispondenza nei principi della Carta Costituzionale (artt. 2-3-32);
  • Carta Europea dei diritti del malato” (presentata a Bruxelles il 15 novembre 200)

 

I 14 diritti del paziente

  1. Diritto a misure preventive

Ogni individuo ha diritto a servizi appropriati a prevenire la malattia.

  1. Diritto all’accesso

Ogni individuo ha il diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. I servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso al servizio.

  1. Diritto alla informazione

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di salute e  i  servizi sanitari e come utilizzarli, nonché a tutti quelli che la ricerca scientifica e la innovazione tecnologica rendono disponibili.

  1. Diritto al consenso

Ogni individuo ha il diritto ad accedere a tutte le informazioni che lo possono mettere in grado di partecipare attivamente alle decisioni che riguardano la sua salute. Queste informazioni sono un prerequisito  per  ogni  procedura  e  trattamento,  ivi  compresa  la  partecipazione  alla  ricerca scientifica.

  1. Diritto alla libera scelta

Ogni  individuo  ha  il  diritto  di  scegliere  liberamente  tra  differenti  procedure  ed  erogatori  di trattamenti sanitari sulla base di adeguate informazioni.

  1. Diritto alla privacy e alla confidenzialità

Ogni individuo ha il diritto alla confidenzialità delle informazioni di carattere personale, incluse quelle che riguardano il suo stato di salute e le possibili procedure diagnostiche o terapeutiche, così come ha  diritto alla protezione della sua privacy durante l’attuazione di esami diagnostici, visite specialistiche e trattamenti medico-chirurgici in generale.

  1. 7. Diritto al rispetto del tempo dei pazienti

Ogni individuo ha diritto a ricevere i necessari trattamenti sanitari in un periodo di tempo veloce e predeterminato. Questo diritto si applica a ogni fase del trattamento.

  1. Diritto al rispetto di standard di qualità

Ogni individuo ha il diritto di accedere a servizi sanitari di alta qualità, sulla base della definizione e del rispetto di precisi standard.

  1. Diritto alla sicurezza

Ogni individuo ha il diritto di essere libero da danni derivanti dal cattivo funzionamento dei servizi sanitari,  dalla “malpractice” e dagli errori medici, e ha il diritto di accesso a servizi e trattamenti sanitari che garantiscano elevati standard di sicurezza.

  1. Diritto alla innovazione

Ogni individuo ha il diritto all’accesso a procedure innovative, incluse quelle diagnostiche, secondo gli standard internazionali e indipendentemente da considerazioni economiche o finanziarie.

  1. Diritto a evitare le sofferenze e il dolore non necessari

Ogni individuo ha il diritto di evitare quanta più sofferenza possibile, in ogni fase della sua malattia.

  1. Diritto a un trattamento personalizzato

Ogni individuo ha il diritto a programmi diagnostici o terapeutici quanto più possibile adatti alle sue personali esigenze.

  1. Diritto al reclamo

Ogni individuo ha il diritto di reclamare ogni qual volta abbia sofferto un danno e ha il diritto a ricevere una risposta o un altro tipo di reazione.

  1. Diritto al risarcimento

Ogni individuo ha il diritto di ricevere un sufficiente risarcimento in un tempo ragionevolmente breve ogni qual volta abbia sofferto un danno fisico ovvero morale e psicologico causato da un trattamento di un servizio sanitario.

Tali impegni vincolanti per la struttura integrano quelli precedentemente definiti in riferimento alla Carta dei Servizi Pubblici Sanitari (DPCM del 19/5/95) nel “contratto stipulato” con l’utente.

 

Il trattamento dei dati personali

La privacy del paziente è garantita dal rispetto della normativa cogente “ai sensi dell’art. 28.1 del regolamento UE 2016/679, Regolamento generale sulla protezione dei dati” GDPR.

La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.”

E’ per questo che al momento della accettazione del ricovero si richiede la firma di un prestampato che autorizzi all’uso dei dati personali del nostro utente in conformità e nel pieno rispetto della citata legge e secondo le specifiche informative distribuite ed affisse in varie aree aziendali.

Inoltre è garantito il segreto professionale relativo a tutti i dati sensibili e personali inerenti le diagnosi e le terapie dei nostri utenti, in conformità alle disposizioni normative dei codici disciplinari e deontologici.

In riferimento a ciò i medici possono fornire informazioni solo ed esclusivamente ai referenti autorizzati dall’utente stesso.

Alcuna informazione privata o sensibile relativa ai degenti viene comunicata telefonicamente.

L’l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo.

 

Il consenso informato

L’Utente ha il diritto di conoscere il trattamento terapeutico e diagnostico consigliato dal personale medico della Casa di Cura ed ha la facoltà di accettare o rifiutare quanto proposto.

Per ogni tipo di intervento/indagine da effettuare è previsto uno specifico consenso informato che viene analizzato e firmato dal paziente in sede di accesso e/o comunque prima di un’indagine o di una prestazione medica –diagnostica – chirurgica.

Per i minori o utenti non autosufficienti, il consenso viene chiesto a chi esercita la patria potestà e/o tutore.

 

Assistenza ai  cittadini extracomunitari

L’assistenza ai cittadini stranieri è assicurata per legge, previo pagamento delle tariffe previste dal SSN; fanno eccezione i cittadini stranieri in regola con SSN e i cittadini della comunità europea o appartenenti a paesi esteri con i quali siano vigenti convenzioni internazionali e quelli coperti da assicurazioni specifiche.

Possono accedere altresì alle cure ospedaliere, senza il pagamento delle suddette tariffe, i cittadini di paesi extracomunitari che si trovino in condizioni di indigenza (cioè che non possiedono sufficienti mezzi di sostentamento).

Costoro possono accedere gratuitamente ai servizi sanitari essenziali richiedendo il rilascio di una speciale documentazione, prescritta dalla normativa e contrassegnata da un codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Tale documentazione deve essere poi trasformata dall’interessato, presso l’ufficio stranieri delle ASL (Aziende Sanitarie Locali) del proprio domicilio, nella cosiddetta tessera STP necessaria per i successivi accessi al SSN.

Tale tessera ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza del cittadino straniero nel territorio nazionale.

Per il rilascio del tesserino è necessario:

  • un attestato medico accettante che dichiari che il trattamento richiesto dal soggetto è essenziale per la sua salute;
  • un’autocertificazione   del   soggetto   richiedente   che   dichiari,   sotto   la   propria responsabilità, la propria condizione di indigenza.

Per maggiori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Accettazione ubicato al piano terra.

 

I  doveri del paziente nella casa di cura S. Rita 

Il rispetto di alcune semplici regole è la base per usufruire pienamente dei propri diritti.

Adempiere ad un dovere vuol dire anche migliorare la qualità della prestazioni erogate da parte della Casa di Cura.

L’accesso in Casa di Cura esprime da parte del cittadino-paziente un rapporto di fiducia e di rispetto verso il personale sanitario, presupposto indispensabile per l’impostazione di un concreto programma terapeutico ed assistenziale.

  • Il degente, quando accede in una struttura Sanitaria, è invitato ad avere un comportamento responsabile nel rispetto dei diritti degli altri pazienti, collaborando con il personale medico, infermieristico e tecnico.
  • Il paziente è tenuto a informare tempestivamente i sanitari della propria intenzione di rinunciare alle cure e prestazioni sanitarie programmate affinché altri degenti in attesa ne possano usufruire.
  • Il cittadino è tenuto al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e degli arredi che si trovano all’interno della struttura sanitaria, ritenendo gli stessi siano patrimonio di tutti.
  • Chiunque, degenti e visitatori sono chiamati al rispetto degli orari di visite stabiliti dalla Direzione per consentire lo svolgimento delle consuete attività assistenziali e favorire la quiete e il riposo degli altri pazienti.
  • L’orario di visita per familiari e conoscenti è esposto all’esterno del Reparto e deve essere rispettato;
  • Per motivi igienico-sanitari e per il rispetto agli altri degenti presenti è indispensabile evitare che i congiunti si affollino intorno ai letti ed è sconsigliato che i bambini inferiori agli anni dodici facciano visita ai degenti.
  • È opportuno che per ogni degente accedano nella camera solo due visitatori per volta.
  • Durante le visite mediche e le prestazioni infermieristiche non è consentita la presenza di alcun visitatore mentre è possibile sostare nelle sale di attesa al piano.
  • È vietato qualsiasi comportamento che possa arrecare disturbo o disagio agli altri degenti (rumori, luci, volume elevato Tv e radio, parlare ad alta voce, ecc.).
  • Il riposo degli altri degenti va rispettato sempre.
  • In tutti gli ambienti della Casa di Cura è vietato fumare.
  • Nella Casa di Cura non è consentito l’utilizzo di apparecchi di telefonia mobile in quanto potrebbero interferire con le strumentazioni elettroniche presenti nel reparto.
  • L’organizzazione e gli orari previsti nella struttura sanitaria devono essere rispettati in ogni circostanza.
  • I pazienti ed i visitatori all’interno della struttura devono rispettare il comune senso della dignità e decoro.
  • Il Degente non può allontanarsi dalla Casa di Cura senza l’autorizzazione del Medico del Reparto.
  • Il Degente non deve allontanarsi dalla propria camera o dal proprio Reparto durante l’attività In altri momenti della giornata e in caso di necessità, può allontanarsi dal Reparto solo previa autorizzazione dell’infermiere in turno presso il reparto.
  • Il paziente ricoverato deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni dietetiche prescritte in quanto parte integrante del programma terapeutico pertanto, è assolutamente vietata l’assunzione di altri cibi e bevande approvvigionate da fonti esterne.

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